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OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI SORVEGLIANZA SANITARIA – CHIARIMENTI

(11/03/2015) Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che l’obbligo di effettuare, entro il 31/03/2015, la comunicazione (per via telematica) dei dati dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria è a carico del medico competente, così come disposto dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096,00 a 4.384,00 a carico di quest’ultimo.
Tuttavia, è compito del datore di lavoro richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico, così come previsto dall’art. 18 (cfr. comma 1 lettera g - secondo periodo del suddetto decreto).
Pertanto, nel fornire i dati necessari per poter effettuare la comunicazione (numero dipendenti suddivisi per sesso, dati identificativi aziendali, unità produttive, settore ATECO appartenenza, ecc…), è consigliabile “ricordare” al medico competente l’obbligo di effettuare la comunicazione nei tempi previsti.
Sul portale INAIL sono stati pubblicati un manuale operativo per effettuare la comunicazione e una sezione dedicata alle FAQ, per la gestione di casi particolari.
Vai al portale INAIL http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Comunicazionemedicocompetente/index.html
Per ogni esigenza o chiarimento, potrete contattare i ns. uffici al n. 0823.875739

 


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