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ADEMPIMENTI PRIVACY entro il 31 marzo

(17.03.2010)

Ogni anno, entro il 31 marzo, le imprese obbligate devono redigere o aggiornare il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). L’obbligo riguarda:

1. Le imprese costituite nell’anno 2009;

2. Le imprese che negli anni precedenti non hanno provveduto alla redazione dei documenti necessari o non hanno adottato tutte le misure minime di sicurezza previste;

3. Le imprese che, dal 31 marzo 2009 alla data odierna, hanno apportato modifiche all’organizzazione (ad es.: assunzione o licenziamento dipendenti, cambio sede, apertura filiale, sostituzione strumenti elettronici, ecc..).

Il Governo ha modificato il testo dell’art. 34 del D.Lgs 196/2003 eliminando di fatto l’obbligo della tenuta del DPS (Documento programmatico sulla Sicurezza) per tutte quelle realtà nelle quali gli unici dati sensibili trattati sono legati allo stato di salute dei dipendenti (con esclusione della diagnosi) o relativi all’adesione ad organizzazioni sindacali, per fini legati alla gestione del rapporto di lavoro. In sostituzione del DPS, il Titolare del trattamento dovrà comunque redigere un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, ovvero una DSNA (Dichiarazione sostitutiva di stato e condizioni), nella quale dichiara di trattare solo dati non sensibili ad eccezione di quelli su menzionati e che sono state messe in atto le misure di sicurezza previste dal Codice e dall’allegato B del D.Lgs 196/03. L’autocertificazione può essere resa solo dal titolare. L’art. 168 del D.Lgs. 196/2003 prevede il reato di falsità nelle dichiarazioni al Garante, pertanto, dichiarare ad esempio di aver messo in atto le misure minime di sicurezza quando questo non corrisponde al vero costituisce reato punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. I titolari che effettuano trattamenti di dati sensibili con strumenti elettronici, diversi da quelli relativi allo stato di salute o all’adesione ad organizzazione sindacali dei propri dipendenti, sono comunque soggetti all’obbligo di tenuta del DPS.

 


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