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ABILITAZIONE DEI PROFESSIONISTI DELLA PREVENZIONE INCENDI

(01.09.2011)

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2011, sono stati stabiliti i requisiti per:

- l’iscrizione dei professionisti della materia negli appositi elenchi ministeriali;

- il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 16 comma  4 del D.Lgs . 139/06 (certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, ai fini del rilascio del CPI da parte dei comandi provinciali dei VVFF).

Negli elenchi ministeriali possono iscriversi, a domanda, i professionisti iscritti in albi professionali (ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti agrari, ecc…) che abbiano frequentato con esito positivo (superamento dell’esame finale, teso ad accertare l’idoneità del partecipante) un corso di formazione in materia di sicurezza antincendio, della durata di almeno 120 ore.

I suddetti corsi sono organizzati, previa approvazione del Dipartimento dei VVFF, dagli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con questi ultimi, da Autorità scolastiche o Universitarie.

La frequenza ai corsi non è richiesta per professionisti che hanno ricoperto per almeno un anno ruoli direttivi o di ispezione nel Corpo Nazionale dei VVFF e che abbiano cessato di prestare servizio.

È invece richiesto il solo superamento dell’esame finale, teso all’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della funzione, per ingegneri, geometri laureati, periti agrari laureati, architetti, ecc… che comprovino di aver seguito, nel corso di studi frequentato, un corso di insegnamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi (art. 4 comma 2 del Decreto), della durata di almeno 120 ore, i cui programmi di insegnamento siano stati preventivamente approvati dal Dipartimento.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata dai professionisti ai propri ordini e collegi professionali che, una volta verificata la sussistenza e la validità dei requisiti richiesti, provvedono all’aggiornamento degli elenchi del Ministero e ad assegnare al professionista un codice di individuazione personale. Con le medesime modalità, provvedono a tenere aggiornati gli elenchi, anche mediante la cancellazione o sospensione in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione.

Per il mantenimento dell’iscrizione, infatti, i professionisti devono frequentare corsi di aggiornamento o seminari, in materia di prevenzione incendi, della durata di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni, a partire dalla data di iscrizione all’elenco o da quella di entrata in vigore del Decreto (27.08.2011) per i professionisti già iscritti.

 


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