Informazioni utili per le aziende in tema di sicurezza sul lavoro, sistemi di gestione e decreti, aggiornate in tempo reale

chiedi all'esperto

chiedi all'esperto

esponi i tuoi problemi ad un team di professionisti clicca qui

area download

white papers

il nostro know-how in formato elettronico clicca qui

richiedi consulenza

richiedi consulenza

compila il form per un contatto preliminare clicca qui

24/03/2015
OBBLIGO VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIV...
La legge di stabilità 2015 ha introdotto alcune no...

11/03/2015
OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI SORVEGLIANZA ...
Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si p...

09/02/2015
Finanziamenti INAIL ISI-2014 INCENTIVI...
Il 19 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, i...

home news In vigore da oggi il nuovo regolamento sulla prevenzione incendi

In vigore da oggi il nuovo regolamento sulla prevenzione incendi

(07.10.2011)

Con DPR 151/2011 è stato emanato il nuovo regolamento sulla prevenzione incendi, che semplifica gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione  incendi sono ora distinte in 3 categorie:

-        Categoria A: attività a BASSO rischio;

-        Categoria B: attività a MEDIO rischio;

-        Categoria C: attività a ELEVATO rischio.

Categoria A: include tutte le attività che non costituiscono un rischio significativo per l’incolumità pubblica e che non presentano complessità dal punto di vista tecnico-gestionale (alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra i 300 e i 1.000 mq, ecc…).

È possibile avviare tale tipologia di attività senza richiedere pareri preventivi ai VVFF. Infatti, per poter avviare l’attività è sufficiente che il titolare invii al SUAP, o ai VVFF tramite procedura on-line, il progetto dell’opera e presenti una SCIA corredata dalla documentazione che attesta la conformità dell’attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Entro 60 giorni (quindi ad attività già avviata) i Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione e, se richiesto, rilasciano una copia del verbale della verifica. Analogamente, in caso di modifiche ad attività già autorizzate alla prevenzione incendi, dopo i lavori il titolare deve presentare una SCIA al SUAP;

Categoria B: include tutte le attività caratterizzate da una media complessità e da un rischio Medio, oltre che le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono ad alto rischio (Alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto; autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, ecc…).

Per avviare un’attività compresa in tale categoria, il titolare deve inviare il progetto, tramite il SUAP, ai Vigili del Fuoco, che entro 60 giorni esprimono il parere sull’adeguatezza alle norme antincendio. Terminati i lavori, per poter aprire l’attività è sufficiente presentare una SCIA al SUAP con la documentazione che attesta la conformità alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. I VVFF entro 60 giorni effettuano controlli a campione e rilasciano, se richiesto, copia del verbale di verifica. In caso di modifiche, che non  aggravano le condizioni di sicurezza, delle attività già autorizzate per la prevenzione incendi, il titolare, dopo aver effettuato i lavori, deve presentare una SCIA al SUAP e può continuare l’attività. Qualora, invece, le modifiche siano peggiorative delle condizioni di sicurezza, è necessario che il titolare presenti al SUAP la richiesta di valutazione del progetto, al fine di ricevere il parere di conformità da parte dei VVFF. Terminati i lavori, prima di avviare l’attività, è necessario soltanto presentare una SCIA corredata dalla documentazione richiesta;

Categoria C: rientrano in tale categoria tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale (teatri e studi televisivi con oltre 100 persone presenti, strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti, ecc…).

Per poter avviare un’attività rientrante nella categoria C, il titolare deve richiedere ai VVFF, tramite il SUAP, il parere preventivo sulla conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, il titolare potrà avviare immediatamente l’attività presentando al SUAP una SCIA con la documentazione attestante la conformità dell’attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Entro i successivi 60 giorni, i VVFF effettuano un controllo sul rispetto delle norme antincendio e, in caso di esito positivo, rilasciano il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni.

In caso di modifiche, che non aggravano le condizioni di sicurezza, ad attività già in possesso dell’autorizzazione di prevenzione incendi, il titolare dopo i lavori deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente ai VVFF per poter continuare/riprendere l’attività. Se le modifiche, invece, aggravano le condizioni di sicurezza, il titolare deve richiedere la valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco. Conclusi i lavori, per poter avviare l’attività è sufficiente presentare una SCIA ai vigili del fuoco corredata dalla documentazione prevista.

 

 

Tutte le attività che non sono riportate nell’allegato 1 del DPR 151/11 sono da considerarsi esenti dai controlli di prevenzione incendi.

Ai sensi del nuovo decreto, la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere presentata al Comando dei VVFF ogni 5 anni, dal titolare delle attività elencate nell’allegato 1, corredata da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza e dalla documentazione prevista.

Per talune attività la cadenza quinquennale è elevata a 10 anni (Centri Elaborazione/archiviazione dati con oltre 25 addetti, aziende e uffici con oltre 300 persone presenti, ecc…).

I titolari delle attività già esistenti, assoggettabili al nuovo regolamento devono espletare gli adempimenti previsti entro il 06/10/2012. Per le attività già in possesso del CPI, invece, il titolare deve espletare gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento alla scadenza dello stesso.

Per quanto riguarda le attività in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi “una tantum” (previsto dal DM 16/02/82, ora abrogato), i titolari dovranno presentare la prima istanza di rinnovo entro i seguenti termini:

Entro 6 anni, se rilasciato antecedentemente il 1° gennaio 1988;

Entro 8 anni, se rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/1988 ed il 31/12/1999;

Entro 10 anni, se rilasciato dopo il 1° gennaio 2000. 

 

Le sanzioni previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’art. 20 D.Lgs. 139/06, trovano  ora applicazione per i titolari delle attività individuate nell’allegato I del DPR 151/11, in caso di mancata presentazione della SCIA.

Tra le altre novità introdotte dal Decreto sono da citare:

1- l’eliminazione del giuramento della perizia da parte dei tecnici antincendio, in sede di rinnovo dei CPI;

2- Per le attività di categoria A e B il CPI è stato sostituito dal verbale della visita tecnica, rilasciato dai VVFF dietro richiesta dell’interessato;

3- In tutti i casi (attività categorie A – B – C), la SCIA presentata produce gli stessi effetti giuridici dell’istanza per il rilascio e/o rinnovo del CPI;

4- Qualora in sede di controllo tecnico dei VVFF dovessero emergere delle carenze, il Comando può adottare provvedimenti di divieto nel proseguire l’attività, a meno che il titolare dell’attività non provveda entro un termine di 45 giorni ad eliminare tutte le carenze riscontrate e ad attuare immediatamente misure per far cessare il pericolo per l’incolumità pubblica, garantendo un livello di sicurezza accettabile;

5- Possibilità per i titolari delle attività di richiedere ai Comandi dei Vigili del Fuoco  controlli durante l’esecuzione dei lavori, al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi;

6- Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività di categoria B e C hanno possibilità di richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il rilascio di un parere sulla fattibilità dell’opera, dal punto di vista della prevenzione incendi (N.O.F. = Nulla Osta di Fattibilità);

7- Il nuovo regolamento ha abrogato il DPR 689/59, il DPR 37/98 e il DM 16/02/1982. 

 

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il testo integrale del Decreto e il materiale informativo predisposto dai vigili del fuoco, disponibili sul sito www.vigilfuoco.it.

Riferimenti:

DPR 151/2011;

Lettera Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Prot. n° 4865/4101/23;

Lettera Circolare del 06/10/2011 Prot. n° 0013/061.

Sardella Consulenze s.r.l. – Tutti i diritti riservati

 


Pag 1 di 7
Successive