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Cassazione sulla mancata visita medica

(17/09/2012)

Se c’è un  responsabile della sicurezza (RSPP), non risponde il datore di lavoro per la mancata visita medica dei dipendenti. Lo ha stabilito la suprema corte di cassazione che, con sentenza n° 33521 del 30/08/2012 ha annullato con rinvio la condanna a carico dell’imprenditore sorpreso dall’ispettorato del lavoro  con alcuni dipendenti che non avevano effettuato la visita per il lavoro notturno.
Un 61enne di Ancona era stato accusato per non aver fatto visitare due dipendenti addetti al lavoro notturno. Quindi era scattata la sanzione. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano confermato la responsabilità penale dell’uomo. Verdetto completamente ribaltato dalla Suprema Corte cui l’imprenditore si è rivolto, sostenendo che in azienda era presente un responsabile della sicurezza (RSPP) regolarmente nominato che avrebbe dovuto provvedere al rispetto delle norme di sicurezza. La tesi è stata accolta dalla sezione feriale della Suprema Corte di cassazione. Ad avviso degli Ermellini, laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è proprio quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un  generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest’ultimo della attività a lui legate e  concernenti l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La causa tornerà ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia che, nel decidere, dovrà uniformarsi al principio sancito in sede di legittimità.
Fonte: ItaliaOggi

 


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