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Sostituzione maniglioni antipanico

(04/02/2013)

Il 18 febbraio p.v. scadrà il termine per l’adeguamento dei dispositivi di apertura Manuale (maniglie e barre antipanico) delle porte installate lungo le vie di esodo, nelle attività soggette a controllo dei VV.FF. ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 5 del DM 3/11/04 (si veda ns. news del 18/02/2011).
Il decreto, la cui entrata in vigore è stata prorogata di 24 mesi (precedentemente era fissata al 16/02/2011) stabilisce che i dispositivi di apertura devono essere conformi alla Norma UNI EN 179 (maniglia a leva o piastra a spinta), salvo quanto previsto da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, quando l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone o quando l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 e inferiore a 26.
Quando, invece, l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone o l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone o la porta è installata in locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio e sono occupati più di 5 addetti, i dispositivi devono essere conformi alla Norma UNI EN 1125 (barra orizzontale antipanico).
La sostituzione dei dispositivi non muniti di marcatura CE già installati, dovrà avvenire in caso di rottura del dispositivo; sostituzione della porta; modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo e comunque entro il 18/02/13 (otto anni dall’entrata in vigore del Decreto, per effetto della proroga stabilita con l'art. 2 del Decreto 06/12/2011).

 


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