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Salve e se dopo che il medico ha formulato un giudizio di inidoneità alla mansione, il datore di lavoro dice di non avere altri posti dove sistemare l´operaio e lo lascia a casa senza stipendio?

(chiesto da h.)
Risposta:

L'art. 42 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. "Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica", al comma 1 sancisce che "il datore di lavoro ... attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano una inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".

La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto costituisce giustificato motivo di natura oggettiva che legittima la risoluzione del rapporto di lavoro, purchè il datore di lavoro dimostri che non è possibile assegnare il lavoratore a diverse mansioni.

A conferma di questa interpretazione si vedano anche:

sentenza n.4050 del 27 febbraio 2004 nella quale la Cassazione ha affermato che per la configurabilità di un legittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente l'inidoneità del lavoratore a prestare la propria attività secondo certe modalità, ma occorre che il datore di lavoro provi l'impossibilità del reimpiego dello stesso nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

sentenza n. 2152 del 13 febbraio 2003 nella quale la Cassazione ha affermato che la malattia del lavoratore trova tutela nell'art. 2120 c.c. che impone al datore di lavoro di conservare il posto al lavoratore assente per malattia.

Tuttavia, quando il lavoratore, non assente dal lavoro, imputi l'inadempimento ad una infermità, non è preclusa al datore di lavoro l'utilizzabilità dello strumento del recesso dal contratto, a mezzo del licenziamento per giustificato motivo, in quanto la situazione è regolata dai principi generali, in particolare dall'art. 1464 c.c., che disciplina gli effetti dell'impossibilità parziale della prestazione nel contratto a prestazioni corrispettive e, pur in presenza di una causa di inadempimento non imputabile al lavoratore, non obbliga la controparte a mantenere in vita un contratto con un soggetto che non è più in grado di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto.

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