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home l'esperto risponde buon giorno, mi chiamo Massimiliano Papa...

buon giorno, mi chiamo Massimiliano Paparelli sono un ingegnere consulente in materia di sicurezza. Il quesito è il seguente: come noto il datore di lavoro che assorbe direttamente i ruoli di RSPP è esonerato dal corso di formazione (della durata, per ora di 16 ore) se ha comunicato tale possibilità  entro il 31.12.1996 alla ASL competente per territorio e dovrà  effettuare i previsti corsi di aggiornamento (quando usciranno). Se un datore di lavoro ha effettuato la comunicazione a suo tempo, ma nel frattempo la ragione sociale della ditta è cambiata (es.: da ditta individuale ad snc) pur essendo sempre lui il datore di lavoro continua ad essere esonerato dalla frequenza del corso di formazione? Premetto che, a mio avviso, la risposta è si (è ancora esonerato) in quanto, come richiamato da alcune circolari ministeriali il legislatore ha voluto attribuire al datore di lavoro un "esonero" in base alla sua esperienza maturata sul campo e quindi risulta perciò ininfluente il fatto che la ragione sociale della ditta - della quale lui continua ad essere comunque il datore di lavoro - sia modificata. Ringrazio cordialmente per l'attenzione. 08/11/2011  

(chiesto da M. P.)
Risposta:

Egregio Ing. Paparelli,

abbiamo esaminato il quesito proposto e la Sua interpretazione è sicuramente esatta, in quanto l’Accordo che avrebbe dovuto modificare le regole sulla formazione del Datore di lavoro che ricopre l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non è stato ancora approvato. Quindi, nulla è cambiato in merito.
Ponendo l’attenzione sull’art. 95 del D.Lgs 626/94 (ora abrogato) e sulla Circolare del Ministero del Lavoro n° 154 del 19/09/1996 si evince chiaramente che l’esonero permanente dalla frequenza del corso di formazione è riferito all’esperienza maturata “sul campo” dal datore di lavoro. Pertanto, pur in presenza di una modifica della forma giuridica dell’attività (da ditta individuale a società), si configura ancora l’esonero già citato, poiché l’esperienza maturata dal datore di lavoro resta immutata.
Tuttavia, è da ricordare che l’art. 34 del nuovo Testo Unico prevede che uno specifico accordo da sancire in sede di conferenza Stato - Regioni, disciplinerà le modalità dell’aggiornamento formativo per il DDL/RSPP, che si applicherà anche agli “esonerati” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 626/94.
Per ulteriori approfondimenti può consultare l’articolo “A proposito del Datore di lavoro/RSPP” presente in banca dati, accedendo al sito www.sardellaconsulenze.it

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