Sicurezza sul lavoro, Rilievi strumentali, Qualità, Privacy, OHSAS 18001, HACCP, Ambiente

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Sicurezza sul lavoro

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro impone obblighi ben precisi a carico del datore di lavoro prevedendo sanzioni molto severe anche a mente del Codice Penale. Il datore di lavoro, pertanto, ha sempre più bisogno di avvalersi del supporto tecnico e gestionale di esperti esterni per lo svolgimento dei propri compiti e per l’adempienza alle disposizioni derivanti dalla normativa vigente.  Sardella Consulenze srl offre assistenza e consulenza tecnica/gestionale per diverse tipologie di attività (adempimento a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, ad esempio: redazione del documento di valutazione dei rischi, redazione del piano di gestione delle emergenze, formazione ed informazione del personale, assunzione incarico RSPP, corso antincendio conforme al DM 10/03/98 ecc…), collaborano con noi professionisti del settore con esperienza pluriennale.

Consulta il D.lgs 81/2008 integrato con il D.Lgs 106/2009

Testo Unico in materia di Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008: 
Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza, D.lgs n° 81 del 9 aprile 2008. Tra le novità introdotte sono sicuramente da segnalare l'abrogazione del D.Lgs 626/94, del D.Lgs 277/91, del D.Lgs 494/96, del D.lgs 493/96 oltre che dei Decreti storici degli anni '50. Per quanto riguarda, invece, la valutazione dei rischi, bisognerà uniformarsi alle disposizioni del D.Lgs 81/08. Inoltre, il documento di valutazione dei rischi dovrà avere DATA CERTA (ad es. timbro postale, invio con posta elettronica certificata, ecc...). E' da sottolineare che il D.Lgs ha inasprito le sanzioni a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e l'omessa valutazione dei rischi è sanzionata con la SOSPENSIONE dell'attività dell'impresa. Infine, per la prima volta una legge italiana richiama esplicitamente l'adozione di un modello di gestione della sicurezza sul lavoro, facendo riferimento a quello più utilizzato (OHSAS 18001:2007) ed a quello proposto dalle linee guida UNI-INAIL, al fine di consentire al Datore di Lavoro di dimostrare di aver disposto un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA:
da dove cominciare ? ... (articolo del 15 maggio 2007) Il D.Lgs 626/94 impone al Datore di lavoro di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione nella propria azienda. Tale onere comporta tutta una serie di adempimenti, soprattutto in termini di coinvolgimento e sensibilizzazione del personale. Qualora non sia presente nella propria azienda un vero e proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, nel senso che manchino figure essenziali per la gestione della sicurezza, quali il RSPP, il medico competente ove previsto, addetti all’emergenza, ecc…, sarà compito del Datore di lavoro organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP). In tal caso dovrà:
1- Designare, se non presente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e comunicare il suo nominativo all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio. È consigliabile nominare anche degli addetti al SPP in supporto al RSPP.
NOTA: il Datore di Lavoro potrà valutare l’ipotesi di ricoprire da sé tale incarico ai sensi dell’art. 10 e dell'Allegato I del D.Lgs 626/94. In tale ipotesi, il Datore di lavoro interpellerà preventivamente il RLS e frequenterà un corso di formazione con i contenuti minimi conformi all’art. 3 DM 16 gennaio 1997. Successivamente, comunicherà l’intenzione di svolgere i compiti propri del SPP nonché di prevenzione incendi ed evacuazione all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio, allegando copia dell’attestato conseguito e una relazione sull’andamento infortunistico riferito agli ultimi tre anni. È preferibile, in tale ipotesi, che il Datore di lavoro seppure formato sia coadiuvato da un consulente per la sicurezza per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Valutare che i requisiti professionali del RSPP e degli ASPP siano conformi al D.Lgs 195/03 e all’Accordo della Conferenza stato regioni del 26 gennaio 2006 entrato recentemente in vigore.
3. Designare ove previsto il medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e le visite periodiche degli ambienti di lavoro. Il MC dovrà essere in possesso di specifici requisiti elencati nel D.Lgs 626/94.
4. Designare gli addetti all’attuazione delle misure di primo soccorso e di lotta antincendio ed evacuazione. Il Datore di lavoro dovrà provvedere alla loro formazione in conformità al DM 388/03 per il primo soccorso ed al DM 10/03/98 per l’antincendio.
5. Designare il personale incaricato a particolari ruoli nella gestione dell’emergenza e della sicurezza, ad esempio: addetti alla vigilanza, addetti alla portineria, ecc…
6. Effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda ed attuare le misure di prevenzione e protezione ritenute idonee. Per tale compito, il Datore di lavoro avrà bisogno della collaborazione del SPP costituito e soprattutto del RSPP e di eventuali ASPP presenti. Il SPP in sede di riunione periodica per la sicurezza, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 626/94, valuterà lo stato di applicazione del Sistema di Sicurezza. Il Datore di lavoro provvederà all’aggiornamento o all’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 4 c.2 del D.Lgs 626/94 e del Piano di Gestione delle Emergenze.
7. Interpellare periodicamente il RLS per l’applicazione del Sistema di Sicurezza nell'azienda. Il Datore di lavoro dovrà altresì provvedere alla formazione del RLS. Essa dovrà essere conforme al DM 16 gennaio 1997 (minimo 32 ore).
8. Consultare periodicamente i lavoratori in merito allo stato di applicazione della sicurezza e provvedere alla loro formazione ed informazione come previsto dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs 626/94. La formazione in materia di sicurezza serve a garantire la qualità del lavoro. Infatti, è stato testato che gli interventi di tipo tecnologico, seppure necessari, non sono sufficienti a risolvere i problemi legati alla sicurezza poiché vi è, comunque, un elemento di imprevedibilità costituito dal fattore umano. Tale elemento può, in parte, essere colmato soltanto attraverso la sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori sui pericoli insiti nelle varie situazioni lavorative. La formazione prevista dal 626/94 è una formazione estremamente dinamica, è un processo di insegnamento/apprendimento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività lavorativa. Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi ed è “destinata a ciascun lavoratore” ed allo stesso tempo deve essere “sufficiente e mirata”, poiché in stretta relazione con il progresso tecnologico e scientifico.
Gli oneri del Datore di lavoro, tuttavia, non si esauriscono con i suddetti adempimenti. Compito più arduo è stabilire una politica ed obiettivi per la sicurezza, sì da diffondere tra il personale la cultura della sicurezza sul lavoro.
Anche l’individuazione degli obiettivi non è sempre cosa semplice ed immediata. Essi, infatti, variano in funzione della politica della sicurezza, delle non conformità riscontrate durante le varie attività, delle proposte di miglioramento e delle decisioni prese in sede di riesame del sistema di sicurezza. La filosofia deve essere quella di stabilire obiettivi coerenti con la politica per la sicurezza e con le reali potenzialità dell’organizzazione, oltre che misurabili in modo costante. Stabilire un obiettivo, pertanto, è cosa tutt’altro che semplice e un obiettivo che non possa essere misurato o peggio ancora che non sia raggiungibile, può causare gravi danni in termini di efficacia ed efficienza dell’organizzazione, di motivazione del personale, di tempo perso per monitoraggi inutili o inesatti.
Mai come in questo caso torna utile il prezioso consiglio di S. Tommaso : “non pretendere di avventurarti subito in mare aperto, ma cerca di giungervi attraverso i ruscelli, perché bisogna passare dal più facile al più difficile”