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A proposito del datore di lavoro/RSPP

(Giuliano Sardella - maggio 2007)

L’art. 10 del D.Lgs 626/94 e s.m.e i. prevede che il Datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, nei casi previsti nell’allegato I del già citato Decreto. Tale condizione, è subordinata a diversi adempimenti da parte del Datore di lavoro, tra i quali la frequenza ad un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro. L’individuazione dei contenuti minimi della formazione è contenuta nel DM 16/01/1997 (G.U. 3 febbraio 1997, n° 27) all’art. 3, prevedendo una durata minima dei corsi di formazione per Datori di Lavoro/RSPP di 16 ore. La Circolare del Ministero del Lavoro n.154 del 19/09/1996 (G.U. 284 del 04/12/1996) chiarisce ulteriormente gli adempimenti a carico del Datore di Lavoro, prevedendo l’esonero permanente dalla frequenza del corso di formazione per il Datore di Lavoro che abbia notificato entro il 31/12/1996, all’ASL e all’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio, l’intenzione di svolgere direttamente i compiti propri del SPP. L’art. 95 del D.Lgs 626/94, chiarisce il Ministero, “riconosce ai Datori di Lavoro, in sede di prima applicazione del Decreto, le capacità necessarie allo svolgimento dei compiti prevenzionistici in virtù dell’esperienza maturata sul campo e, conseguentemente, l’esonero dalla frequenza del corso di formazione contestualmente previsto non può che essere permanente”. La successiva Circolare del Ministero dell’Interno n° 16 del 08/07/1998 (G.U. n.250 del 26 ottobre 1998) rafforza tale principio, prevedendo l’esonero dal corso di formazione ai sensi del succitato art. 95 del D.Lgs 626/94 e che la formazione per Datori di lavoro/RSPP, prevista dall’art. 3 del DM 16 gennaio 1997, per la parte attinente la sicurezza antincendio recepisca i contenuti dell’allegato IX del DM 10/03/1998, facendo però salvi i corsi di formazione espletati prima dell’entrata in vigore del Decreto. A tutt’oggi nulla è intervenuto per abrogare o modificare tale disciplina!. Con l’emanazione del D.Lgs n.195 del 23 giugno 2003, che ha introdotto l’art. 8-bis e modificato il D.Lgs 626/94, nulla è cambiato per il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti propri del SPP. Infatti, l’art. 8 del D.Lgs 626/94 (articolo in vigore) al comma 1 chiaramente enuncia “fatti salvi i casi di cui all’art. 10” ed anche il successivo art. 8-bis (introdotto dal 195/03) al comma 7 prevede che sia fatto salvo l’art. 10. Il successivo Accordo del 26 gennaio 2006 della Conferenza Stato Regioni, nonostante preveda che i contenuti della formazione del Modulo A siano gli stessi di quelli previsti dall’art. 3 del DM 16/01/1997, nell’individuare i soggetti sottoposti all’obbligo di frequenza non fa riferimento al Datore di Lavoro/RSPP, prevedendo la frequenza obbligatoria soltanto per RSPP e ASPP. Pertanto, fino a quando non interverrà alcuna disposizione Normativa, gli obblighi formativi per i Datori di Lavoro che intendono svolgere o che svolgono direttamente i compiti propri del SPP, e non abbiano comunicato tale intenzione all’ASL e all’Ispettorato del Lavoro entro il 31/12/1996, rimangono quelli previsti dall’art. 3 del più volte citato DM 16 gennaio 1997. Purtroppo, dalla lettura della bozza non approvata del tanto atteso Testo Unico della Sicurezza, si evince che non vi è alcun riferimento alla figura del Datore di Lavoro/RSPP, cosicché, con molta probabilità, le attuali condizioni rimarranno immutate ancora per un discreto lasso di tempo. Ad ulteriore conferma di quanto argomentato, è sufficiente notare che Enti istituzionalmente preposti alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro (ISPESL, ASL, UNIVERSITA’, ecc…) alla data odierna erogano corsi di formazione per Datori di lavoro/RSPP conformi al DM 16/01/1997 e non al D.Lgs 195/03. In diversi casi, inoltre, questi ed altri Enti organizzano percorsi formativi della durata di 16 ore, cosa, peraltro, consentita ed ammissibile. Diverse interpretazioni di personaggi autorevoli nel campo della sicurezza sul lavoro, tutte riconducibili a quanto sopra esposto, sono disponibili in numerose riviste di settore (Ambiente e Sicurezza de “il sole 24 ore”, Prevenzione Oggi, Ambiente e Lavoro AMBLAV, ecc…) e su diversi siti internet (Università, AIFOS, ASL, ecc…).

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