Articoli, statistiche ed analisi utili per la tutela e salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori

chiedi all'esperto

chiedi all'esperto

esponi i tuoi problemi ad un team di professionisti clicca qui

area download

white papers

il nostro know-how in formato elettronico clicca qui

richiedi consulenza

richiedi consulenza

compila il form per un contatto preliminare clicca qui

home banca dati Le rilevanti modifiche al D.Lgs 81/2008 introdotte con il D.Lgs. 106/2009.

Le rilevanti modifiche al D.Lgs 81/2008 introdotte con il D.Lgs. 106/2009.


Il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 , approvato dal Governo il 29 luglio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2009, non riguarda piccoli e semplici aggiustamenti al D.Lgs. 81/2008 ma, si tratta di innovazioni tali da poter definire il provvedimento un vero e proprio nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le principali novità riguardano lo snellimento di alcune procedure  per la valutazione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, atte a verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio, un maggior spazio alla prevenzione, una rivisitazione delle sanzioni. Il nuovo testo, che è in vigore dal 20 agosto 2009, dovrebbe dare il via affinché il Ministero  del Lavoro, proceda alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del  D.Lgs. 81/2008, ideale completamento del processo di riforma intrapreso e, al contempo,  come dichiarato dal  Ministro “a migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda  a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali.

In tal modo si favorisce il superamento di un approccio meramente formalistico  e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi  e non solo per regole”. Il campo di applicazione si amplia e si precisano le novità che, oltre alle imprese di tutti i settori, riguardano i volontari della Croce Rossa, le forze armate e di polizia ed i vigili del fuoco per i quali verranno emanati appositi decreti entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto. Mentre entro il prossimo 31 dicembre 2010 deve essere emanato un decreto che disciplina le cooperative sociali ed il volontariato della protezione civile. La lotta al lavoro irregolare ed alle irregolarità, il decreto definisce irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una visita ispettiva, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda scatta la sospensione dell'attività.
La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. Nelle more dell’emanzione di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato I del D. Lgs. 81/2008.

La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra similare. Data certa, la laboriosità della procedura necessaria ad ottenere  “certezza” della data viene semplificata, al duplice fine di non gravare sulle imprese con un onere amministrativo considerato da molti piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che la valutazione dei rischi è il frutto di una azione  e condivisa dei soggetti del SPP aziendale. Viene introdotto il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro il quale solo, ne assume la giuridica responsabilità, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in sostituzione alle procedure più complesse  quali: es. la ratifica da parte di un notaio, l’utilizzo di un sistema di posta certificata, servizio postale.
Lo stress da lavoro correlato, con riferimento all’importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l’articolo 28, comma primo, del D.Lgs. 81/08, al fine di consentire la predisposizione, nell’ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato. Dopo le precedenti proroghe dell’entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavoro correlato viene dato mandato alla commissione consultiva di definire le “regole” per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La valutazione, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e, comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. Comunicazione nominativi RLS ed infortuni, viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni. Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei RLS vengano comunicati al sistema informativo, tramite gli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l’attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. Per garantire l’immediato e corretto avvio della procedura , viene precisato che in fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

La patente a punti sulla sicurezza in edilizia, una patente a punti per le imprese "sicure",  che garantirà una corsia preferenziale per l'accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici. Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza il nuovo decreto inserisce un nuovo dispositivo che tende a mettere “fuori mercato” le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Saranno soprattutto valutati elementi come la realizzazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.

Mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati. L’innovativo strumento opererà per mezzo dell’attribuzione iniziale – in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa – ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore. Il sistema sanzionatorio, il decreto esprime, come è stata definita dal Ministro una nuova strategia dell’apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, realizzando una rimodulazione dell’ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente.

Il decreto applica la più grave tra le sanzioni al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l’adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni vengano realizzate in aziende a rischio di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico che prevede l’arresto in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese edili che svolgano lavori di rilevante entità. Una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l’istituto della prescrizione) è prevista per le ipotesi di “irregolarità parziali” del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva. Lo stesso criterio,  è stato utilizzato per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio. Il comma 4 viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena in coerenza con le motivazioni sin qui addotte e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l’originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava).

In accoglimento della proposta sul punto contenuta nei pareri parlamentari, si mantiene la sanzione dell’arresto (sempre alternativo all’ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale.

Sono presenti nella banca dati i seguenti articoli