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VIDEOSORVEGLIANZA, emanato il nuovo provvedimento dal Garante della Privacy

Il 08 aprile 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza, che ha sostituito quello del 29 aprile 2004. L’emanazione si è resa necessaria, innanzitutto, per l’aumento del numero dei sistemi di videosorveglianza installati nel nostro Paese negli ultimi anni, per i vari interventi legislativi che hanno attribuito a sindaci e comuni competenze specifiche in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, oltre che a seguito dell’emanazione di numerose norme statali e regionali,  che hanno di fatto incentivato l’uso delle telecamere da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati, quale forma di difesa passiva e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici. Tra gli adempimenti applicabili sia a soggetti pubblici che privati vi è l’obbligo dell’informativa. Gli interessati, infatti, devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, mediante appositi cartelli installati prima del raggio di azione delle telecamere.   Il formato ed il posizionamento dei cartelli devono essere tali da renderli visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orari notturni. Tuttavia, il nuovo provvedimento sancisce che l’informativa può non essere resa quando i dati sono trattati per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Deve essere fornita, però, obbligatoriamente in tutti i casi in cui i trattamenti non siano riconducibili a quelli previsti dall’art. 53 del Codice (suindicati - esempio: deve essere data l’informativa per le rilevazioni delle immagini finalizzate alla contestazione di violazioni del Codice della strada).

Prescrizioni specifiche sono state emanate nel caso in cui il trattamento possa causare un pregiudizio rilevante per l’interessato. A tal fine, sono sottoposti ad una verifica preliminare, attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare:

i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permettono il riconoscimento della persona tramite un confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati personali;

i sistemi c.d. intelligenti, ossia quelli che sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali, segnalarli e registrarli;

i sistemi integrati di videosorveglianza, nei casi in cui le modalità di trattamento non corrispondono a quelle individuate nei punti 4.6 e 5.4 del provvedimento.

Inoltre, i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee misure di sicurezza per evitarne la distruzione, la perdita, l’accesso non autorizzato e il trattamento non consentito. Queste misure devono necessariamente rispettare i principi che seguono:

-  I responsabili del trattamento devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare solo le operazioni di propria competenza;

-   Nel caso di registrazione e conservazione delle immagini deve essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare in sincronia con la ripresa o in tempo differito e di effettuare operazioni di cancellazione o duplicazione;

-   Devono essere predisposte misure tecniche ed organizzative per la cancellazione delle registrazioni allo scadere del termine previsto;

-  Bisogna adottare specifiche misure cautelative nel caso di manutenzione degli apparati;

-   La trasmissione delle immagini rilevate, tramite una rete pubblica di comunicazione, deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

Per quanto riguarda i tempi di conservazione, questi devono essere limitati a poche ore o al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione, ad eccezione di specifiche esigenze che richiedano un’ulteriore conservazione delle immagini (festività o chiusura di uffici o esercizi), nonché nel caso in cui vi sia una richiesta investigativa da parte dell’autorità giudiziaria. Per i comuni il termine massimo di durata della conservazione delle immagini è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione. La richiesta di allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante. Allo scadere del predetto termine, i dati devono essere cancellati o sovrascritti automaticamente, con modalità tali da renderli inutilizzabili.

Tra i vari settori in cui il Garante è intervenuto nel provvedimento (ospedali e luoghi di cura, istituti scolastici, sicurezza urbana, deposito dei rifiuti, sistemi integrati di videosorveglianza) segnaliamo:

Luoghi di lavoro: occorre sempre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa;

Trasporto pubblico: l’installazione di telecamere sui mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate è consentita a condizione che l’angolo visuale sia circoscritto, evitando riprese inutilmente particolareggiate o tali da rilevare caratteristiche eccessivamente dettagliate degli individui;

Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada: è obbligatoria l’apposizione di cartelli per segnalare i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e non anche i soggetti non coinvolti nell’accertamento amministrativo (es. pedoni o altri utenti della strada). Inoltre, le fotografie e i video attestanti le violazioni non devono essere inviati d’ufficio al domicilio dell’intestatario del veicolo, ma devono essere resi disponibili a richiesta degli aventi diritto, oscurando opportunamente gli altri passeggeri eventualmente a bordo del veicolo.

Per adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel provvedimento, tutti i titolari di trattamento devono (pena l’inutilizzabilità dei dati, l’adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante o l’applicazione di sanzioni amministrative e penali):

·         entro 12 mesi, rendere l’informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno;

·         entro 12 mesi, adottare tutte le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza;

·         entro 6 mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati alla verifica preliminare da parte del garante;

·         entro 6 mesi, adottare le misure obbligatorie per i sistemi integrati di videosorveglianza.

Per ulteriori approfondimenti consultare il testo integrale del provvedimento disponibile al link:  http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1712680

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